sleep123 Staff Didattico
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| Titolo: Carta dei diritti degli Studenti 3/10/2009, 19:50 | |
| PRINCIPI GENERALI
art. 1. L'università è una comunità umana e scientifica nella quale docenti e studenti, con l'apporto del personale amministrativo, nel rispetto dei loro ruoli istituzionali e dei doveri ad essi connessi, condividono un'esperienza di didattica e di ricerca che mira a risultati di alta qualità sul piano umano, culturale e professionale.[/justify] art. 2. L'università trova la sua ragion d'essere nella centralità della relazione docente/discente, da costruirsi in uno scambio continuo e stimolante che mira alla costruzione del sapere e alla trasmissione della conoscenza. art. 3. Lo studente ha diritto ad un ruolo attivo non solo nella pratica didattica, ma anche nella vita politica della facoltà, specie in merito alle scelte che riguardano la componente studentesca. art. 4. Allo studente devono essere garantiti la libertà e il rispetto della loro persona, in un'ottica di reciprocità nei confronti del docente e dei colleghi. Specifica attenzione e valorizzazione va riservata alla differenza di genere e a tutte le altre differenze di cui la componente studentesca è espressione. Il rispetto della dignità della persona esclude il ricorso a discriminazioni e prevaricazioni di ogni genere – e segnatamente a offese verbali, abusi di potere, ritorsioni, molestie sessuali - da parte di ogni componente della comunità accademica. art. 5. Dalla libertà e dal rispetto deriva che lo studente deve poter liberamente esprimere al docente le proprie valutazioni in merito al programma d'insegnamento, al metodo didattico, alla organizzazione delle lezioni e degli esami, o anche sulle sue convinzioni e affermazioni. art. 6. L’università non è una comunità elitaria e chiusa in se stessa. Docenti e studenti hanno pertanto il compito di porsi in continuo dialogo e confronto con il mondo esterno, cogliendone gli stimoli ed interpretandone i cambiamenti, inserendosi in modo critico e propositivo nella realtà del territorio per la quale l’università mira sempre più a diventare concreto punto di riferimento. Lo scambio tra università e territorio è indispensabile base per l'inserimento nel mondo del lavoro, di cui il mondo accademico deve farsi responsabile e attivo mediatore. art. 7. Lo studente ha diritto al libero accesso alle risorse informatiche di Facoltà e Dipartimenti per attingere informazioni relative ai corsi seguiti o condurre le proprie attività di studio e di ricerca. art. 8. L’ambiente universitario deve essere confortevole per la vita accademica degli studenti, privo di qualunque tipo di barriera che ne ostacoli il percorso formativo e l’integrazione sociale. Pertanto le aule, le biblioteche, i laboratori, i luoghi sede delle prove d'esame devono essere predisposti in modo da consentirne una fruizione agevole. art. 9. Gli studenti diversamente abili hanno diritto a flessibilità nella frequenza, nel ricevimento e negli appelli d'esame. Hanno inoltre diritto a spazi e assistenza specifici per la loro disabilità.
TRASPARENZA
art. 10. In quanto membro a pieno titolo della comunità universitaria e destinatario del percorso formativo, lo studente ha diritto a un adeguato servizio di orientamento, a informazioni trasparenti e puntuali sull’organizzazione dei corsi di studio attivati dalla Facoltà e sui reali sbocchi lavorativi di ogni corso. L’agibilità dell’informazione deve essere assicurata dalle risorse informatiche, che devono comunicare in maniera completa e immediata orari e luoghi di lezione e di ricevimento del personale docente, programmi dei corsi, orari e luoghi degli esami, curriculum dei docenti, servizi disponibili. art. 11. La trasparenza dell'informazione deve essere garantita per tutto ciò che riguarda normative vigenti, delibere, percorsi burocratici e diritti garantiti. art. 12. Trasparente, corretta e tempestiva deve essere tutta l'attività delle segreterie che riguarda le pratiche relative agli studenti.
DIDATTICA
art. 13. L'università deve garantire a tutti gli studenti una formazione completa e stimolante. Il diritto allo studio, garanzia di eguaglianza e di mobilità sociale, non deve essere appannaggio esclusivo dei più abbienti, ma pienamente fruibile da tutti senza alcuna distinzione di ordine socioeconomico. Pertanto anche le scelte relative ai testi inseriti nei programmi di insegnamento devono tenere adeguato conto della sostenibilità economica. art. 14. Le lezioni sono un momento di reciproca crescita e di scambio tra i docenti e gli studenti, nel rispetto dei differenti ruoli e competenze. Ogni docente, compatibilmente con gli aspetti istituzionali delle discipline e con i limiti posti dalla necessaria continuità dovuta alla relazione tra didattica e ricerca, ha il dovere di proporre corsi diversi e aggiornati in merito al dibattito scientifico, capaci di suscitare l'interesse dei discenti, perché la curiosità è punto di partenza per la conoscenza e quest'ultima è il primo dominio di scambio tra docenti e studenti, causa ed effetto della ricerca universitaria. Ogni docente nel proprio insegnamento incoraggia la partecipazione attiva degli studenti, stimola il confronto critico, favorendo lo scambio di idee tra tutti e nel reciproco rispetto delle altrui posizioni e, infine, sollecita l'approfondimento autonomo di interessi individuali al di là della prospettiva-esame. È essenziale un'educazione allo studio come attività il cui fine è la conoscenza, la scoperta e il contributo alla comunità umana e scientifica, e non l’accumulazione di nozioni in vista dell'esame, né la memorizzazione di dati priva di adeguata rielaborazione. art. 15. Gli intenti formativi non possono in nessun modo essere mortificati da iniziative coercitive, quali la firma del docente sui propri libri, l’imposizione dell’obbligo della frequenza ove non previsto dall’ordinamento, il rinvio delle prove d’esame in attesa della pubblicazione dei libri del docente. art. 16. Lo studente ha il diritto di mantenere il programma del corso dell'anno accademico in cui è inserita la disciplina da sostenere, anche qualora essa venga effettivamente sostenuta in altro anno accademico o ne cambi il docente. art. 17. La libertà di insegnamento del docente deve potersi conciliare con la libertà di apprendimento del discente. Pertanto allo studente deve essere riconosciuto il diritto di gestire il proprio percorso didattico in modo autonomo, anche concordando programmi di insegnamento più rispondenti ai propri interessi. art. 18. Gli studenti hanno diritto a promuovere attività formative e culturali autonome e autogestite, che possono ottenere l’attribuzione di crediti formativi su delibera dei Consigli di Corso di Laurea interessati. art. 19. La vita universitaria, la frequenza delle lezioni e i ritmi di esami devono comunque svolgersi nel rispetto dei tempi della vita. Pertanto i Consigli di Corso di Laurea devono supervisionare l'organizzazione e la distribuzione delle lezioni e degli esami nei semestri in modo da agevolare lo studente nella gestione del proprio tempo. art. 20. Lo studente ha diritto ad essere ricevuto dal docente nel luogo e all’orario da quest’ultimo indicato. art. 21. Nell'eventualità che per motivi seri e imprevisti il docente debba assentarsi nel suo orario di ricevimento o non possa tenere la lezione deve darne avviso con congruo anticipo. art. 22. Gli studenti hanno il diritto alla ricerca: per questo motivo devono poter accedere a tutto il patrimonio librario della facoltà e dei dipartimenti. art. 23. La qualità del percorso di formazione deve essere accresciuta da esperienze all'estero, da incrementare e agevolare, per consentire il confronto con altre realtà di vita, studio e ricerca. art. 24. Lo studente interessato ad intraprendere un periodo di studio all’estero deve essere messo in grado di conoscere le condizioni e le agevolazioni previste nei diversi bandi (Erasmus, Leonardo, etc). Ha altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l’accesso alle borse di mobilità. art. 25. L’università deve assistere lo studente nell’adempimento degli obblighi burocratici necessari a intraprendere il periodo di studi all’estero e ad ottenere il pieno riconoscimento dei crediti purché preventivamente inseriti nel piano di studi.
ESAMI
art. 26. L’esame deve svolgersi in un clima di sereno dialogo e reciproco rispetto in quanto esso è momento di crescita e confronto, verifica finale di un percorso condiviso, che tende a accertare non solo l’apprendimento, ma anche la capacità di contestualizzare e rielaborare autonomamente le tematiche affrontate nei corsi di insegnamento. art. 27. La valutazione, in quanto esito dell’andamento della prova e delle competenze eventualmente manifestate durante il corso, deve essere il risultato di una scelta seria e responsabile da parte del docente, nel rispetto di criteri di trasparenza, imparzialità ed equità. Poiché la valutazione è il momento conclusivo di un percorso didattico, il docente deve promuovere pratiche di consapevole e matura autovalutazione da parte dello studente. In alcun modo possono influire sul voto finale elementi riguardanti la complessiva carriera accademica dello studente quali numero di esami sostenuti e valutazioni conseguite. art. 28. Lo studente ha diritto a conoscere con largo anticipo tutte le informazioni relative alla prova d’esame: programma del corso, data e modalità di svolgimento, criteri di valutazione. art. 29. Il programma del corso non può subire variazioni a ridosso dell’esame, ma qualunque modifica dovrà essere motivata dal docente e comunque comunicata con largo anticipo agli studenti. La prova d’esame verterà esclusivamente sul programma indicato. art. 30. Le date degli esami devono essere comunicate almeno 30 giorni prima delle sessioni d’appello al fine di consentire agli studenti la gestione dei propri tempi di studio ed una razionale organizzazione dello studio in modo da conseguire i migliori risultati possibili. art. 31. Qualora per gravi e comprovati motivi lo studente non possa partecipare agli appelli regolamentari, ha diritto a concordare altra data d'esame nella stessa sessione. art. 32. In attesa di una normativa unica che regoli le modalità di presentazione degli statini e dell’iscrizione agli esami per via telematica, lo studente che, per gravi e comprovati motivi presenti lo statino in ritardo rispetto alla normativa vigente nelle singole discipline, ma prima della pubblicazione del calendario, ha comunque diritto a sostenere l'esame nella stessa sessione. art. 33. Lo studente può in qualunque momento interrompere lo svolgimento dell’esame, senza alcuna conseguenza negativa sulla propria carriera accademica. art. 34. Lo studente ha comunque diritto di conoscere le motivazioni relative alla valutazione della sua prova d’esame. art. 35. Qualunque sia l’esito dell’esame, lo studente ha diritto al rispetto della propria dignità da parte del docente, che non può in nessun caso offendere, insultare o apostrofare con espressioni di disprezzo e derisione il candidato. art. 36. Per tutto ciò che riguarda l'organizzazione e la gestione della didattica e degli esami, organi essenziali di supervisione e tutela sono gli Osservatori per la didattica, da attivare nei singoli corsi di laurea. art. 37. Lo studente ha diritto di scegliere il relatore della propria tesi di laurea tra i docenti delle discipline del suo piano di studi. Qualora il docente scelto dimostri di avere gravi e comprovati motivi per rifiutare, il Consiglio di Corso di Laurea proporrà una scelta di altri tre possibili relatori. Lo studente ha il diritto di concordare l’argomento della tesi che sia più vicino ai suoi interessi. Ha inoltre diritto ad essere opportunamente guidato nel reperimento delle fonti bibliografiche e di qualunque altro apporto scientifico necessario allo svolgimento del suo lavoro. Il docente deve seguire con cura le fasi di preparazione e di stesura della tesi, correggere con prontezza gli eventuali errori di percorso e fornire validi consigli nei momenti di difficoltà. Al momento della discussione della tesi lo studente ha diritto di essere ascoltato dall’intera commissione di laurea che valuterà con obiettività e trasparenza, senza che eventuali dispute accademiche possano compromettere l'esito.
AGIBILITÀ POLITICA
art. 38. Ogni studente ha diritto a partecipare attivamente alla vita politica universitaria, oltre l’associazionismo o i ruoli di rappresentanza all'interno del Consiglio di Facoltà e degli altri organi collegiali, garantiti dalle norme dell’Ateneo. Il confronto e il dialogo tra le parti, anche sulle questioni strettamente organizzative e politiche del mondo universitario, sono da ritenersi risorsa dell’accademia. L’attività politica deve svolgersi nel massimo rispetto e ascolto di tutti coloro che hanno opinioni diverse o opposte. In merito ai ruoli istituzionali, l'Università deve pertanto mettere a disposizione dello studente tutte le informazioni necessarie perché possa svolgere il suo ruolo consapevolmente secondo procedure democratiche, a cominciare dalle convocazioni dei Consigli di Corso di Laurea, di Facoltà e di tutti gli organi collegiali. Si considera corollario a questo diritto, quello della protesta, attraverso forme di manifestazione pacifica, che non siano lesive di diritti fondamentali altrui. art. 39. Gli studenti hanno diritto ad usufruire di spazi autogestiti per lo svolgimento di attività culturali, di associazione e di studio secondo regole condivise tra gli studenti stessi e il Consiglio di Facoltà.
STUDENTI LAVORATORI
art. 40. Ogni studente lavoratore deve attestare la propria condizione tramite opportuna certificazione. Ha quindi diritto di concordare con i Consigli di Corso di laurea le modalità della frequenza nella didattica e degli esami. art. 41. Gli studenti lavoratori hanno diritto che le loro attività lavorative siano riconosciute come attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del corso di laurea di appartenenza, previo parere dello stesso Consiglio di Corso di Laurea. art. 42. Il riconoscimento della condizione di studente lavoratore non consente discriminazioni rispetto agli studenti non-lavoratori, sia nel senso di aggravio dei programmi d'esame sia nel senso di tagli e riduzioni. Tale norma è estesa anche alle modalità dell’esame. art. 43. Gli studenti lavoratori hanno diritto di stabilire con il docente un orario di ricevimento adatto alle esigenze di entrambi.
TIROCINI E STAGE
art. 44. Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche stabilite dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita, e delle condizioni socioeconomiche dello studente. art. 45. Gli studenti hanno diritto di essere seguiti e guidati, nello svolgimento delle mansioni e delle attività formative presso le strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, da un tutor individuato tra i docenti universitari del suo Corso di laurea tranne nei casi previsti dalla normativa vigente.
ORGANI DI GARANZIA
art. 46. La Carta è da considerarsi vigente sin dal momento della sua approvazione. art. 47. Il Consiglio di Facoltà è garante del rispetto e dell’attuazione di questa carta. Qualunque decisione che la riguardi deve avvenire alla presenza e con la partecipazione degli studenti. art. 48. L’aggiornamento della carta è previsto nei seguenti termini: il Consiglio di Facoltà dà mandato alle rappresentanze studentesche di farsi carico dell’aggiornamento della carta; ad esse viene assegnato un numero massimo di tre docenti coordinatori. La commissione così formata svolge il suo lavoro e presenta la proposta al Consiglio di Facoltà. art. 49. Le proposte di modifica di un articolo vigente o di aggiunta di un nuovo articolo possono essere approvate dal Consiglio di Facoltà con maggioranza semplice. art. 50 Viene istituito su designazione del Consiglio di Facoltà un Comitato di Garanzia dei diritti degli studenti composto da due docenti, due studenti e un rappresentante del Personale tecnico amministrativo. Nelle componenti dei docenti e degli studenti devono essere rappresentati entrambi i sessi. art. 51. Ogni qualvolta vengano calpestati e ignorati i diritti sanciti dalla Carta, lo studente ha diritto a rivolgersi, in prima istanza e anche in forma anonima ad uno Sportello d'ascolto gestito dai rappresentanti degli studenti e tutelato dal Preside quale legale rappresentante della Facoltà. Qualora le problematiche presentate non fossero risolvibili dallo Sportello di ascolto, esse devono essere indirizzate al Comitato di garanzia.
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