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 Carta dei diritti degli Studenti

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MessaggioTitolo: Carta dei diritti degli Studenti   Carta dei diritti degli Studenti Empty3/10/2009, 19:50


PRINCIPI GENERALI

art. 1.
L'università è una comunità umana e scientifica nella quale docenti e studenti, con l'apporto del
personale amministrativo, nel rispetto dei loro ruoli istituzionali e dei doveri ad essi connessi,
condividono un'esperienza di didattica e di ricerca che mira a risultati di alta qualità sul piano
umano, culturale e professionale.[/justify]
art. 2.
L'università trova la sua ragion d'essere nella centralità della relazione docente/discente, da
costruirsi in uno scambio continuo e stimolante che mira alla costruzione del sapere e alla
trasmissione della conoscenza.
art. 3.
Lo studente ha diritto ad un ruolo attivo non solo nella pratica didattica, ma anche nella vita
politica della facoltà, specie in merito alle scelte che riguardano la componente studentesca.
art. 4.
Allo studente devono essere garantiti la libertà e il rispetto della loro persona, in un'ottica di
reciprocità nei confronti del docente e dei colleghi. Specifica attenzione e valorizzazione va
riservata alla differenza di genere e a tutte le altre differenze di cui la componente studentesca è
espressione. Il rispetto della dignità della persona esclude il ricorso a discriminazioni e
prevaricazioni di ogni genere – e segnatamente a offese verbali, abusi di potere, ritorsioni,
molestie sessuali - da parte di ogni componente della comunità accademica.
art. 5.
Dalla libertà e dal rispetto deriva che lo studente deve poter liberamente esprimere al docente le
proprie valutazioni in merito al programma d'insegnamento, al metodo didattico, alla
organizzazione delle lezioni e degli esami, o anche sulle sue convinzioni e affermazioni.
art. 6.
L’università non è una comunità elitaria e chiusa in se stessa. Docenti e studenti hanno pertanto
il compito di porsi in continuo dialogo e confronto con il mondo esterno, cogliendone gli
stimoli ed interpretandone i cambiamenti, inserendosi in modo critico e propositivo nella realtà
del territorio per la quale l’università mira sempre più a diventare concreto punto di
riferimento. Lo scambio tra università e territorio è indispensabile base per l'inserimento nel
mondo del lavoro, di cui il mondo accademico deve farsi responsabile e attivo mediatore.
art. 7.
Lo studente ha diritto al libero accesso alle risorse informatiche di Facoltà e Dipartimenti per
attingere informazioni relative ai corsi seguiti o condurre le proprie attività di studio e di
ricerca.
art. 8.
L’ambiente universitario deve essere confortevole per la vita accademica degli studenti, privo
di qualunque tipo di barriera che ne ostacoli il percorso formativo e l’integrazione sociale.
Pertanto le aule, le biblioteche, i laboratori, i luoghi sede delle prove d'esame devono essere
predisposti in modo da consentirne una fruizione agevole.
art. 9.
Gli studenti diversamente abili hanno diritto a flessibilità nella frequenza, nel ricevimento e
negli appelli d'esame. Hanno inoltre diritto a spazi e assistenza specifici per la loro disabilità.


TRASPARENZA

art. 10.
In quanto membro a pieno titolo della comunità universitaria e destinatario del percorso
formativo, lo studente ha diritto a un adeguato servizio di orientamento, a informazioni
trasparenti e puntuali sull’organizzazione dei corsi di studio attivati dalla Facoltà e sui reali
sbocchi lavorativi di ogni corso. L’agibilità dell’informazione deve essere assicurata dalle
risorse informatiche, che devono comunicare in maniera completa e immediata orari e luoghi di
lezione e di ricevimento del personale docente, programmi dei corsi, orari e luoghi degli esami,
curriculum dei docenti, servizi disponibili.
art. 11.
La trasparenza dell'informazione deve essere garantita per tutto ciò che riguarda normative
vigenti, delibere, percorsi burocratici e diritti garantiti.
art. 12.
Trasparente, corretta e tempestiva deve essere tutta l'attività delle segreterie che riguarda le
pratiche relative agli studenti.


DIDATTICA

art. 13.
L'università deve garantire a tutti gli studenti una formazione completa e stimolante. Il diritto
allo studio, garanzia di eguaglianza e di mobilità sociale, non deve essere appannaggio
esclusivo dei più abbienti, ma pienamente fruibile da tutti senza alcuna distinzione di ordine
socioeconomico. Pertanto anche le scelte relative ai testi inseriti nei programmi di
insegnamento devono tenere adeguato conto della sostenibilità economica.
art. 14.
Le lezioni sono un momento di reciproca crescita e di scambio tra i docenti e gli studenti, nel
rispetto dei differenti ruoli e competenze. Ogni docente, compatibilmente con gli aspetti
istituzionali delle discipline e con i limiti posti dalla necessaria continuità dovuta alla relazione
tra didattica e ricerca, ha il dovere di proporre corsi diversi e aggiornati in merito al dibattito
scientifico, capaci di suscitare l'interesse dei discenti, perché la curiosità è punto di partenza per
la conoscenza e quest'ultima è il primo dominio di scambio tra docenti e studenti, causa ed
effetto della ricerca universitaria. Ogni docente nel proprio insegnamento incoraggia la
partecipazione attiva degli studenti, stimola il confronto critico, favorendo lo scambio di idee
tra tutti e nel reciproco rispetto delle altrui posizioni e, infine, sollecita l'approfondimento
autonomo di interessi individuali al di là della prospettiva-esame. È essenziale un'educazione
allo studio come attività il cui fine è la conoscenza, la scoperta e il contributo alla comunità
umana e scientifica, e non l’accumulazione di nozioni in vista dell'esame, né la
memorizzazione di dati priva di adeguata rielaborazione.
art. 15.
Gli intenti formativi non possono in nessun modo essere mortificati da iniziative coercitive,
quali la firma del docente sui propri libri, l’imposizione dell’obbligo della frequenza ove non
previsto dall’ordinamento, il rinvio delle prove d’esame in attesa della pubblicazione dei libri
del docente.
art. 16.
Lo studente ha il diritto di mantenere il programma del corso dell'anno accademico in cui è
inserita la disciplina da sostenere, anche qualora essa venga effettivamente sostenuta in altro
anno accademico o ne cambi il docente.
art. 17.
La libertà di insegnamento del docente deve potersi conciliare con la libertà di apprendimento
del discente. Pertanto allo studente deve essere riconosciuto il diritto di gestire il proprio
percorso didattico in modo autonomo, anche concordando programmi di insegnamento più
rispondenti ai propri interessi.
art. 18.
Gli studenti hanno diritto a promuovere attività formative e culturali autonome e autogestite,
che possono ottenere l’attribuzione di crediti formativi su delibera dei Consigli di Corso di
Laurea interessati.
art. 19.
La vita universitaria, la frequenza delle lezioni e i ritmi di esami devono comunque svolgersi
nel rispetto dei tempi della vita. Pertanto i Consigli di Corso di Laurea devono supervisionare
l'organizzazione e la distribuzione delle lezioni e degli esami nei semestri in modo da agevolare
lo studente nella gestione del proprio tempo.
art. 20.
Lo studente ha diritto ad essere ricevuto dal docente nel luogo e all’orario da quest’ultimo
indicato.
art. 21.
Nell'eventualità che per motivi seri e imprevisti il docente debba assentarsi nel suo orario di
ricevimento o non possa tenere la lezione deve darne avviso con congruo anticipo.
art. 22.
Gli studenti hanno il diritto alla ricerca: per questo motivo devono poter accedere a tutto il
patrimonio librario della facoltà e dei dipartimenti.
art. 23.
La qualità del percorso di formazione deve essere accresciuta da esperienze all'estero, da
incrementare e agevolare, per consentire il confronto con altre realtà di vita, studio e ricerca.
art. 24.
Lo studente interessato ad intraprendere un periodo di studio all’estero deve essere messo in
grado di conoscere le condizioni e le agevolazioni previste nei diversi bandi (Erasmus,
Leonardo, etc). Ha altresì diritto a procedure di selezione trasparenti per l’accesso alle borse di
mobilità.
art. 25.
L’università deve assistere lo studente nell’adempimento degli obblighi burocratici necessari a
intraprendere il periodo di studi all’estero e ad ottenere il pieno riconoscimento dei crediti
purché preventivamente inseriti nel piano di studi.


ESAMI

art. 26.
L’esame deve svolgersi in un clima di sereno dialogo e reciproco rispetto in quanto esso è
momento di crescita e confronto, verifica finale di un percorso condiviso, che tende a accertare
non solo l’apprendimento, ma anche la capacità di contestualizzare e rielaborare
autonomamente le tematiche affrontate nei corsi di insegnamento.
art. 27.
La valutazione, in quanto esito dell’andamento della prova e delle competenze eventualmente
manifestate durante il corso, deve essere il risultato di una scelta seria e responsabile da parte
del docente, nel rispetto di criteri di trasparenza, imparzialità ed equità. Poiché la valutazione è
il momento conclusivo di un percorso didattico, il docente deve promuovere pratiche di
consapevole e matura autovalutazione da parte dello studente. In alcun modo possono influire
sul voto finale elementi riguardanti la complessiva carriera accademica dello studente quali
numero di esami sostenuti e valutazioni conseguite.
art. 28.
Lo studente ha diritto a conoscere con largo anticipo tutte le informazioni relative alla prova
d’esame: programma del corso, data e modalità di svolgimento, criteri di valutazione.
art. 29.
Il programma del corso non può subire variazioni a ridosso dell’esame, ma qualunque modifica
dovrà essere motivata dal docente e comunque comunicata con largo anticipo agli studenti. La
prova d’esame verterà esclusivamente sul programma indicato.
art. 30.
Le date degli esami devono essere comunicate almeno 30 giorni prima delle sessioni d’appello
al fine di consentire agli studenti la gestione dei propri tempi di studio ed una razionale
organizzazione dello studio in modo da conseguire i migliori risultati possibili.
art. 31.
Qualora per gravi e comprovati motivi lo studente non possa partecipare agli appelli
regolamentari, ha diritto a concordare altra data d'esame nella stessa sessione.
art. 32.
In attesa di una normativa unica che regoli le modalità di presentazione degli statini e
dell’iscrizione agli esami per via telematica, lo studente che, per gravi e comprovati motivi
presenti lo statino in ritardo rispetto alla normativa vigente nelle singole discipline, ma prima
della pubblicazione del calendario, ha comunque diritto a sostenere l'esame nella stessa
sessione.
art. 33.
Lo studente può in qualunque momento interrompere lo svolgimento dell’esame, senza alcuna
conseguenza negativa sulla propria carriera accademica.
art. 34.
Lo studente ha comunque diritto di conoscere le motivazioni relative alla valutazione della sua
prova d’esame.
art. 35.
Qualunque sia l’esito dell’esame, lo studente ha diritto al rispetto della propria dignità da parte
del docente, che non può in nessun caso offendere, insultare o apostrofare con espressioni di
disprezzo e derisione il candidato.
art. 36.
Per tutto ciò che riguarda l'organizzazione e la gestione della didattica e degli esami, organi
essenziali di supervisione e tutela sono gli Osservatori per la didattica, da attivare nei singoli
corsi di laurea.
art. 37.
Lo studente ha diritto di scegliere il relatore della propria tesi di laurea tra i docenti delle
discipline del suo piano di studi. Qualora il docente scelto dimostri di avere gravi e comprovati
motivi per rifiutare, il Consiglio di Corso di Laurea proporrà una scelta di altri tre possibili
relatori. Lo studente ha il diritto di concordare l’argomento della tesi che sia più vicino ai suoi
interessi. Ha inoltre diritto ad essere opportunamente guidato nel reperimento delle fonti
bibliografiche e di qualunque altro apporto scientifico necessario allo svolgimento del suo
lavoro. Il docente deve seguire con cura le fasi di preparazione e di stesura della tesi,
correggere con prontezza gli eventuali errori di percorso e fornire validi consigli nei momenti
di difficoltà. Al momento della discussione della tesi lo studente ha diritto di essere ascoltato
dall’intera commissione di laurea che valuterà con obiettività e trasparenza, senza che eventuali
dispute accademiche possano compromettere l'esito.


AGIBILITÀ POLITICA

art. 38.
Ogni studente ha diritto a partecipare attivamente alla vita politica universitaria, oltre
l’associazionismo o i ruoli di rappresentanza all'interno del Consiglio di Facoltà e degli altri
organi collegiali, garantiti dalle norme dell’Ateneo. Il confronto e il dialogo tra le parti, anche
sulle questioni strettamente organizzative e politiche del mondo universitario, sono da ritenersi
risorsa dell’accademia. L’attività politica deve svolgersi nel massimo rispetto e ascolto di tutti
coloro che hanno opinioni diverse o opposte. In merito ai ruoli istituzionali, l'Università deve
pertanto mettere a disposizione dello studente tutte le informazioni necessarie perché possa
svolgere il suo ruolo consapevolmente secondo procedure democratiche, a cominciare dalle
convocazioni dei Consigli di Corso di Laurea, di Facoltà e di tutti gli organi collegiali. Si
considera corollario a questo diritto, quello della protesta, attraverso forme di manifestazione
pacifica, che non siano lesive di diritti fondamentali altrui.
art. 39.
Gli studenti hanno diritto ad usufruire di spazi autogestiti per lo svolgimento di attività
culturali, di associazione e di studio secondo regole condivise tra gli studenti stessi e il
Consiglio di Facoltà.


STUDENTI LAVORATORI

art. 40.
Ogni studente lavoratore deve attestare la propria condizione tramite opportuna certificazione.
Ha quindi diritto di concordare con i Consigli di Corso di laurea le modalità della frequenza
nella didattica e degli esami.
art. 41.
Gli studenti lavoratori hanno diritto che le loro attività lavorative siano riconosciute come
attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del corso di laurea di appartenenza,
previo parere dello stesso Consiglio di Corso di Laurea.
art. 42.
Il riconoscimento della condizione di studente lavoratore non consente discriminazioni rispetto
agli studenti non-lavoratori, sia nel senso di aggravio dei programmi d'esame sia nel senso di
tagli e riduzioni. Tale norma è estesa anche alle modalità dell’esame.
art. 43.
Gli studenti lavoratori hanno diritto di stabilire con il docente un orario di ricevimento adatto
alle esigenze di entrambi.


TIROCINI E STAGE

art. 44.
Gli studenti hanno diritto ad effettuare stage e tirocini secondo le finalità didattiche stabilite
dalle strutture competenti, nel rispetto dei tempi di studio, di vita, e delle condizioni socioeconomiche
dello studente.
art. 45.
Gli studenti hanno diritto di essere seguiti e guidati, nello svolgimento delle mansioni e delle
attività formative presso le strutture ospitanti il tirocinio o lo stage, da un tutor individuato tra i
docenti universitari del suo Corso di laurea tranne nei casi previsti dalla normativa vigente.


ORGANI DI GARANZIA

art. 46.
La Carta è da considerarsi vigente sin dal momento della sua approvazione.
art. 47.
Il Consiglio di Facoltà è garante del rispetto e dell’attuazione di questa carta. Qualunque
decisione che la riguardi deve avvenire alla presenza e con la partecipazione degli studenti.
art. 48.
L’aggiornamento della carta è previsto nei seguenti termini: il Consiglio di Facoltà dà mandato
alle rappresentanze studentesche di farsi carico dell’aggiornamento della carta; ad esse viene
assegnato un numero massimo di tre docenti coordinatori. La commissione così formata svolge
il suo lavoro e presenta la proposta al Consiglio di Facoltà.
art. 49.
Le proposte di modifica di un articolo vigente o di aggiunta di un nuovo articolo possono
essere approvate dal Consiglio di Facoltà con maggioranza semplice.
art. 50
Viene istituito su designazione del Consiglio di Facoltà un Comitato di Garanzia dei diritti
degli studenti composto da due docenti, due studenti e un rappresentante del Personale tecnico
amministrativo. Nelle componenti dei docenti e degli studenti devono essere rappresentati
entrambi i sessi.
art. 51.
Ogni qualvolta vengano calpestati e ignorati i diritti sanciti dalla Carta, lo studente ha diritto a
rivolgersi, in prima istanza e anche in forma anonima ad uno Sportello d'ascolto gestito dai
rappresentanti degli studenti e tutelato dal Preside quale legale rappresentante della Facoltà.
Qualora le problematiche presentate non fossero risolvibili dallo Sportello di ascolto, esse
devono essere indirizzate al Comitato di garanzia.
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